Incarichi GPS I Fascia sostegno compresa mini call veloce

Il ministero ha inviato agli uffici il seguente messaggio:

Come è noto, coloro che sono risultati assegnatari di una supplenza su sostegno finalizzata al ruolo ex art. 4, c. 3, del DM 119/23 a livello provinciale sono esclusi dal conferimento di qualsiasi tipologia di supplenza (ivi comprese le supplenze brevi e saltuarie) per l’a.s. 23/24. L’eventuale rinuncia all’assegnazione, presentata in qualsiasi modo e con qualsiasi tempistica, NON fa venir meno l’effetto di esclusione dalle supplenze.
L’articolo 4, comma 8, del DM 119/23 prevede un analogo trattamento anche per i docenti che hanno partecipato alla call e a cui sia stata assegnata una sede in una provincia indicata nella domanda.
Ovviamente, la prima fattispecie è direttamente nota all’Ufficio che deve effettuare le operazioni di conferimento delle supplenze ed è gestibile a sistema; al contrario, il fatto che l’assegnazione della sede a coloro che hanno partecipato alla call non sia stato effettuato con il sistema informativo pone il problema dell’acquisizione, da parte della provincia di inserimento in GPS, del dato dell’assegnazione della sede agli aspiranti che, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa, dovranno essere esclusi dal conferimento di ogni tipologia di supplenza.
Per consentire la raccolta dei dati in questione, si è concordato con DGSIS che, all’esito delle assegnazioni di provincia dei candidati della call gestite su INR, venga fornito a ciascun Ufficio di arrivo l’elenco degli assegnatari; gli Uffici di arrivo procederanno ad acquisire le eventuali rinunce all’individuazione di provincia (prive di effetto sanzionatorio) e le successive assegnazioni di sede; una volta compilati, questi elenchi saranno raccolti a livello centrale e restituiti agli Uffici di provenienza, che in questo modo avranno conoscenza delle assegnazioni di sede effettuate e potranno escludere gli assegnatari dal conferimento di qualsiasi supplenza.

Ciò anche a seguito della nostra posizione assunta in relazione alla rinuncia della call veloce i cui effetti sanzionatori non possono avvenire con l’assegnazione della provincia, ma solo successivamente in caso di accettazione della sede.

Ovviamente parliamo della minicall sostegno, regolata da un decreto differente rispetto alla ordinaria call veloce GAE/concorsi per la quale, vi ricordo, anche la rinuncia alla sede non comporta nessun effetto sanzionatorio.

Il ministero ci fornirà a breve una sorta di “specchietto” in cui si sintetizzano le modalità per inoltrare le rinunce secondo la fase di gestione delle operazioni.